PERICOLO, RISCHIO e DANNO: concetti chiave per comprendere la sicurezza sul lavoro

PERICOLO, RISCHIO e DANNO: concetti chiave per comprendere la sicurezza sul lavoro

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Il D. Lgs. 81/08, o Testo Unico per la sicurezza sul lavoro, definisce i termini “pericolo” e “rischio”, che comunemente ed erroneamente tendiamo ad utilizzare in modo interscambiabile.  

In realtà, nel linguaggio tecnico e normativo, per “pericolo” si intende “la proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni”, mentre per “rischio” si intende “la probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione”.  

La differenza sostanziale tra questi due termini, che sono fondamentali per comprendere qualsiasi questione legata alla salute e sicurezza sul lavoro, risiede nel fatto che, mentre il pericolo rappresenta una proprietà intrinseca e può essere presente o assente, il rischio, invece, dipende da numerosi elementi (comportamenti individuali, fattori organizzativi, fattori tecnici, ecc) ed essendo una probabilità è associato ad ogni singolo pericolo (o fattore di rischio). 

Potremmo dire che qualsiasi cosa in un ambiente di lavoro costituisce un pericolo: porte, finestre, scale, attrezzature, mezzi, sostanze chimiche e così via. Il rischio, invece, dipende dalle condizioni d’uso e da quanto un lavoratore può essere esposto a quel pericolo. 

L’ultimo elemento che conclude questa catena è il DANNO, ovvero l’evento vero e proprio, che in ambito lavorativo può essere un infortunio, un incidente, una malattia professionale o una malattia correlata al lavoro. 

Se il pericolo ci informa che qualcosa potrebbe succedere, il rischio ci dice quanto potrebbe succedere e il danno, infine, ci comunica che è successo. 

Ad esempio, pensiamo ad un magazziniere che sta conducendo un carrello elevatore in condizione di scarsa visuale e urta un suo collega, causando una contusione e 3 giorni di inabilità temporanea. In questo caso il carrello elevatore è l’elemento che costituisce il pericolo, che potenzialmente può provocare un danno. Il rischio è rappresentato dalla scarsa visuale, in quanto sono queste le condizioni che hanno elevato il rischio, rendendo più probabile l’evento dannoso. In questo caso, infatti, il danno è rappresentato proprio dalla contusione e dai 3 giorni di inabilità temporanea, ovvero un infortunio sul lavoro. 

Possiamo trovarci di fronte a 3 diverse tipologie di rischio: 

  • Rischio per la sicurezza: riguarda l’ambiente di lavoro, l’uso di macchine, attrezzature o mezzi di trasporto e può condurre all’infortunio, ovvero ad un evento accidentale e traumatico. In questo caso è facile riconoscere le cause dell’infortunio. 

  • Rischio per la salute: riguarda la manipolazione di sostanze, gli agenti fisici quali rumore o vibrazioni o ancora la movimentazione manuale dei carichi e può condurre alla malattia professionale, ovvero ad un evento progressivo, per cui diventa difficile riconoscerne le cause. 

  • Rischio trasversale: riguarda l’organizzazione del lavoro, come incarichi stressanti, il lavoro su turni o notturno e può condurre ad uno stato patologico, per cui risulta ancora più difficile determinarne le cause, in quanto entrano in gioco diversi fattori soggettivi. 

È importante tenere a mente questi termini, in quanto sono i tre concetti chiave per poter condurre e comprendere la valutazione dei rischi all’interno dell’azienda, ovvero un’analisi sistematica che parte proprio con l’individuazione dei fattori di rischio a cui il lavoratore è esposto, prosegue con la stima del rischio per ciascun pericolo e si conclude con l’individuazione di misure preventive e protettive che permettono di gestire il rischio e ridurlo ad un livello accettabile. 

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