Secondo l’Art. 18 del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, uno degli obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente è quello di “designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza”.
Gli addetti ai compiti speciali sono lavoratori che si occupano di mettere in atto un serie di misure di sicurezza per gestire al meglio le situazioni di emergenza. Vengono distinte due categorie:
gli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza
gli addetti al primo soccorso
Ai sensi dell’Art. 43, comma 3, i lavoratori addetti alle emergenze non possono, se non per giustificato motivo (es. condizioni di salute inadatte), rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva.
Gli addetti al primo soccorso sono lavoratori designati a compiere un insieme di azioni e interventi che hanno il fine di preservare la vita dell’infortunato, in attesa dell’arrivo di personale più qualificato.
I compiti degli addetti al primo soccorso sono i seguenti:
chiamare i soccorsi;
riconoscere un’emergenza sanitaria: saper valutare velocemente la scena dell’infortunio, accertarsi delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato e mettere in pratica le tecniche di autoprotezione per garantirsi l’incolumità;
attuare gli interventi di Primo Soccorso: garantire le funzioni vitali della persona infortunata (posizionamento del soggetto e manovre per mantenere le vie aeree sgombre, massaggio cardiaco esterno e respirazione artificiale) insieme al riconoscimento dei principali sintomi e alla conoscenza dei limiti d’intervento del Primo Soccorso;
conoscere i rischi specifici dell’attività svolta;
aver acquisito conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro;
possedere nozioni generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro;
essere dotato della giusta dose di capacità nell’intervento pratico.
Secondo l’Art. 3 d.m. salute 388/2003, gli addetti designati devono essere formati con istruzione teorica e pratica per l’attuazione delle misure di primo intervento interno e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso. Tale formazione è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del servizio sanitario nazionale (SSN).
Le aziende sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi: Gruppo A, B e C. La classificazione in un gruppo piuttosto che in un altro, determina le ore di formazione per gli addetti al primo soccorso e una diversa attrezzatura da collocare in azienda.
Rientrano nel Gruppo A:
le aziende o unità produttive con attività industriali, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, lavori in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro;
le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.
Per gli addetti primo soccorso in attività di Gruppo A è previsto un corso di Formazione iniziale della durata di 16 ore e un corso di Aggiornamento della durata di 6 ore (da svolgersi ogni 3 anni). Per quanto riguarda l’attrezzatura, le aziende inserite nel Gruppo A devono essere munite di una cassetta di primo soccorso.
Rientrano nel Gruppo B le aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Mentre nel Gruppo C si hanno le aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Per gli addetti primo soccorso di entrambi i due gruppi è previsto un corso di Formazione iniziale della durata di 12 ore e un corso di Aggiornamento della durata di 4 ore (da svolgersi ogni 3 anni). Per quanto riguarda l’attrezzatura, le aziende inserite nel Gruppo B devono essere munite di una cassetta di primo soccorso, mentre le aziende inserite nel Gruppo C devono essere munite di un pacchetto di medicazione.
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